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14.05.2018 - 17:010
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:43

Pronzini risponde a Pontiggia, "ecco perché non sono d'accordo con lei e con Zali. E le lancio una sfida"

In una lunga lettera, il deputato MPS risponde al direttore del Corriere del Ticino, che aveva dato ragione a Zali in merito allo scontro in Gran Consiglio. "Tralascio le valutazioni politiche e le interpretazioni sul mio agire e le dietrologie, ovvero che avrei dei suggeritori nell'amministrazione..."

di Matteo Pronzini*

Ho letto con attenzione il suo commento alla discussione sui vitalizi dei Consiglieri di Stato. Tralascio le valutazioni politiche e le interpretazioni sul mio agire, le dietrologie (avrei dei suggeritori nell’amministrazione) e mi attengo ai fatti. Perché sono i fatti, in questa vicenda, ad essere testardi.

1. Lei sostiene che, come qualsiasi altro dipendente affiliato ad una cassa pensione, anche il Consigliere di Stato Zali, e come lui anche gli altri membri del governo, avrebbero diritto a prelevare dei soldi per finanziare la costruzione o l’acquisto dell’abitazione primaria. I fatti che questa sua affermazione richiama sono diversi:

a) i Consiglieri di Stato non fanno parte di alcuna cassa pensione. Il Parlamento ha deciso nel febbraio 2015 la futura affiliazione alla cassa pensione del personale cantonale. Dall’aprile 2015 viene loro trattenuto un contributo del 9% (in precedenza non hanno mai pagato un centesimo), ma non esistono ancora delle disposizioni vincolanti. Prova ne sia che, nel mese di febbraio 2018, il Consigliere di Stato Zali ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso con il quale chiede la restituzione dei contributi pagati. A mente di Zali non vi sarebbe una base legale per tale trattenuta… Viva la coerenza!

b) il Consiglio di Stato, nel passato recente, ha in più occasioni affermato categoricamente che nella forma e pure nella sostanza i propri membri non sottostanno alle regolamentazioni della previdenza professionale: “La cassa pensione dei dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata pensione dopo almeno 40 anni di contribuzione; questo sistema non può essere applicato ai Consiglieri di Stato (Consulente giuridico del Consiglio di Stato, 21 giugno 2013)”; “…applicando le disposizioni della Legge federale e quelle dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino, a fine carica nessuno dei Consiglieri di Stato avrebbe diritto a una prestazione pensionistica… (messaggio 7182 del 20 aprile 2016)”.

c) al momento dei fatti in questione (e tutt’oggi) le uniche disposizioni che determinano quanto devono ricevere, come rendita, i Consiglieri di Stato alla fine del loro mandato (nella variante che siano già in età di pensione o meno) sono fissate dalla legge cantonale sugli onorari e sulle previdenze a favore dei membri dl Consiglio di Stato. Questa non prevede assolutamente la possibilità di prelievi (proprio perché non si tratta di una pensione ai sensi della legge federale ma di un vitalizio). Inoltre, l’obbligo per chi già lavorava nell’amministrazione di apportare, al momento dell’elezione a Consigliere di Stato, il proprio avere previdenziale non è affatto una penalità, bensì il giusto prezzo da pagare per poter godere da subito di un enorme privilegio: quello di farsi conteggiare gli anni trascorsi al servizio dell’amministrazione come anni da Consigliere di Stato ai fini del calcolo del vitalizio, potendo inoltre beneficiare, in caso di partenza, della rendita così calcolata già dal primo giorno di assunzione della carica!

d) lei dice, beata ingenuità, che in ragione del prelievo effettuato Zali (o qualsiasi altro Consigliere di Stato) si vedrà ridotto il proprio vitalizio al momento dell’uscita dal Governo. Questo non è vero: il Consigliere di Stato in questione, visto che ha almeno quindici anni di carica (tra l’altro, come visto, perché per il vitalizio contano come anni di servizio anche quelli fatti per l’amministrazione prima dell’elezione), riceverebbe una rendita intera di circa 140'000 franchi annui, pari al 60% del reddito percepito in carica. Questa è l’unica certezza fissata dalla legge.

2. Martedì scorso in Gran Consiglio Zali avrebbe dovuto rispondere anche sulla questione del riscatto degli anni di servizio. Nessuno sa, di preciso, a quanto vengono “venduti” gli anni di riscatto. La legge è silente. Ma il ricorso a tale pratica è assai diffuso: almeno due degli attuali Consiglieri di Stato hanno riscattato anni di servizio con l’obiettivo di aggiungerli agli anni di governo e garantirsi il vitalizio completo (140'000 franchi) anche senza rimanere in governo almeno 15 anni.

Sembrerebbe che questi riscatti siano stati “acquistati” dai singoli Consiglieri di Stato a “prezzi stracciati”. In effetti, se, come sostiene lei e come sostiene il Governo, viene applicata l’analogia con la cassa pensione dei dipendenti pubblici, balza subito all’occhio un problema evidente. Infatti, da un lato l’età media di «pensionamento» dei Consiglieri partenti è sensibilmente inferiore a quella dei dipendenti, ragione per cui non ha alcun senso applicare loro il medesimo fattore attuariale (come pare invece venga fatto, stando alla risposte date in aula). D’altro lato, come risaputo, uno dei fattori chiave per il calcolo degli anni di riscatto è evidentemente dato dal numero di anni necessari al raggiungimento della rendita massima: minore è questo numero, maggiore è il prezzo di riscatto del singolo anno. Orbene, per i Consiglieri di Stato tale durata è di 15 anni e non di 40 come per i dipendenti dello Stato!

Ignorare queste due importanti differenze comporta la fissazione di un prezzo che non raggiunge nemmeno un terzo del importo corretto di un anno di riscatto nell’ambito di un sistema previdenziale sui generis come quello dei Consiglieri di Stato.

Un vero e proprio danno, quindi, per l’ente pubblico! Su tutto questo Zali e il Governo non hanno dato alcuna risposta. Se il suo giornale avrà la correttezza e la bontà di ospitarlo, sono pronto a pubblicare un esempio di “costo” di un anno di riscatto simulando una posizione di Consigliere di Stato, anonima ma molto simile a quelle reali, tenendo in considerazione tutti gli elementi per il calcolo: età, anni di servizio, numero di anni necessari per l’ottenimento della rendita massima, momento del pensionamento, etc. Chiunque potrà, pubblicamente, correggermi e smentirmi, a cominciare, magari, dagli stessi responsabili della cassa pensione che, ripeto, non c’entrano, ma sanno far di conto. Accetta la sfida?

3. Non dobbiamo poi scordarci dell’altra questione ancora in sospeso, che lei fa finta di dimenticare: il contributo sostitutivo AVS (nel linguaggio comune la rendita ponte - ponte verso l’AVS) di 22'500 franchi che per legge viene versata ai pensionati dai 58 ai 65 anni. Agli ex Consiglieri di Stato questo supplemento viene versato indipendentemente dall’età, fino ai 65 anni. Nessuna specifica disposizione di legge (se lei la conosce può sicuramente citarmela) autorizza questo versamento che avviene da anni. Dire che lo si fa per analogia con la cassa pensione è una stupidaggine: i vitalizi degli ex Consiglieri di Stato, come detto, non vengono pagate da una cassa pensione, ma dalla cassa dello Stato; inoltre tale contributo sostitutvo, previsto per i dipendenti dello Stato che partono in pensione anticipata, sottostà a precise condizioni (compimento del 58° anno di età e 35 anni di servizio) che, per definizione, non saranno mai adempiute da un Consigliere di Stato partente. Anche questi sono fatti ai quali nessuno ha ancora dato una risposta.

4. Infine, è impossibile non rilevare un grave problema di palese conflitto d’interessi: come si può accettare che sia il Consiglio di Stato stesso a gestire i propri vitalizi, a decidere autonomamente l’aggiunta, al lauto vitalizio, di un “contributo sostitutivo” farlocco, a definire condizioni e modalità di prelievi peraltro non previsti dalla legge, l’ammontare dei riscatti, ecc.? Attendo con interesse le sue reazioni al riguardo.

Fatti, Direttor Pontiggia, non parole!

*deputato MPS
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