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12.01.2016 - 12:380
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:43

Tassa di collegamento e posteggi pubblici: a quando una comunicazione ufficiale?

di Lara Fillippini, gran Consigliera UDC

Lo scorso 14 dicembre il Lodevole Gran Consiglio ha approvato la modifica della legge sui trasporti pubblici che disciplina la tassa di collegamento a carico dei generatori d’importanti correnti di traffico a parziale di copertura dei costi del trasporto pubblico. Senza voler ritornare sui dubbi giuridici e politici della citata tassa, peraltro sottolineati da ben due rapporti di minoranza e nella discussione pubblica e parlamentare, l’obiettivo di questa interrogazione è quello di chiarire le intenzioni del Lodevole Consiglio di Stato riguardo a due ben precisi articoli di legge che regolano da un lato l’assoggettamento degli enti pubblici alla tassa e, dall’altro, le esenzioni che il Governo intende prevedere. Nel concreto: Art. 35b, cpv 3 La Confederazione, il Cantone e i Comuni, come pure gli enti di diritto pubblico, sono assoggettati alla tassa analogamente ai privati, ma limitatamente ai posteggi per il personale e per altri utenti che si spostano in modo sistematico. Art. 35d: Sono esentati dalla tassa i posteggi precisati dal Consiglio di Stato per attività turistiche, di svago e culturali, nonché per luoghi di culto. Sono inoltre esentati i posteggi pubblici definiti dal Consiglio di Stato. Facendo uso delle facoltà di cui all’art. 142 LGC/CdS – e sperando in una tempestiva risposta – formuliamo quindi al Consiglio di Stato le seguenti domande. 1. Conferma il Lodevole Consiglio di Stato che, con l’intento di disincentivare l’utilizzo del veicolo privato a favore di altre forme di mobilità, la tassa di collegamento sarà ribaltata sui funzionari dell’Amministrazione cantonale che affittano un posteggio del Cantone? 2. Quando intende il Consiglio di Stato, quale datore di lavoro, informare compiutamente i propri dipendenti al riguardo, come fatto da altre aziende pubbliche e private? 3. Quanti saranno i posteggi e i funzionari coinvolti? 4. Quale sarà l’introito a beneficio del Cantone? Tale importo è già stato considerato nei 18 milioni preventivati? 5. Quanti e quali sono gli “enti di diritto pubblico”, a cui fa riferimento l’art. 35b, che saranno assoggettati alla tassa? 6. Esiste una lista degli esentati in base all’art. 35d? Quali sono in particolare i posteggi pubblici che verrebbero esentati? 7. Infine, ma non meno importante, a quanto ammontano i costi di gestione di tutta l’operazione di implementazione e controllo di questa tassa?Lara Filippini (UDC), Lorenzo Jelmini (PPD), Sergio Morisoli (Area Liberale), Paolo Pagnamenta (PLR)
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