TRIBUNA LIBERA
"Un sistema fiscale ancora ingiusto: perché serve l’imposizione individuale"
Sarah Protti Salmina offre una lettura economica e giuridica delle disuguaglianze create dal cumulo dei redditi coniugali e dei vantaggi concreti che il referendum dell’8 marzo porterebbe a famiglie e contribuenti soli
Archivio TiPress / Samuel Golay

di Sarah Protti Salmina *

Il 22 settembre 1985 le cittadine e i cittadini svizzeri votarono a favore della modifica del diritto matrimoniale (e successorio) entrato poi in vigore nel 1988. Fino ad allora il diritto matrimoniale attribuiva al marito il ruolo di capo dell’unione coniugale mentre la moglie doveva occuparsi dell’economia domestica. Con il matrimonio la donna perdeva quindi – oltre al cognome e al luogo d’origine – anche alcune libertà fondamentali e aveva bisogno del consenso del marito in molte situazioni: per esercitare un'attività lucrativa, per l'apertura di un conto in banca e per acquisti per l’economia domestica considerati non correnti; ella non aveva neppure il diritto a una propria carta di credito, fatto impensabile al giorno d’oggi! E per quanto riguarda la dichiarazione fiscale, evidentemente il marito era il “contribuente” al quale essa veniva indirizzata e che doveva dichiarare anche eventuali redditi e sostanza della moglie, la quale non era neppure tenuta a firmarla. Allora, il concubinato era addirittura vietato in molti Cantoni.

Dopo 40 anni dalla votazione del 22 settembre 1985 la procedura d’imposizione che considera i coniugi (o i partner registrati) come un’unità dal profilo fiscale è – con il sistema dell’AVS – il maggiore retaggio del vecchio diritto matrimoniale. Il punto di vista espresso da molti che i coniugi debbano venir imposti congiuntamente poiché i redditi e la sostanza sono “messi in comune” è sì economicamente comprensibile, ma non regge a una più attenta analisi: se la messa in comune dei mezzi economici fosse una discriminante, anche i conviventi non coniugati, qualsiasi sia il motivo della convivenza, dovrebbero venir imposti congiuntamente, ma a nessun legislatore di nessun Cantone è mai venuto in mente di imporre congiuntamente, a esempio dei fratelli e sorelle oppure dei terzi che per economia di mezzi o per aiuto reciproco convivano!

L’imposizione dei coniugi (o partner registrati) quale unità dal 1° gennaio dell’anno nel quale è stato contratto il matrimonio (or l’unione registrata) aveva e ha quale conseguenza l’imposizione della somma di redditi e sostanza, causando un aumento delle imposte a causa della progressione delle aliquote. Già il 13 aprile 1984 il Tribunale federale aveva ammesso che imporre i coniugi in misura superiore al 10% (la scelta della percentuale resta tutt’ora avvolta nel mistero, ma ha radici nella legislazione tributaria del Canton Zurigo) di due concubini con la medesima situazione di reddito e sostanza violasse la parità di trattamento sancita dalla Costituzione federale. Dopo tale sentenza il Canton Ticino e gli altri Cantoni, nonché la Confederazione, hanno introdotto tariffe diversificate con varie sfumature e aggiustamenti per ridurre la maggiore imposizione dei coniugi, applicando poi la tariffa ridotta dei coniugi anche alle famiglie monoparentali. Tale circostanza ha però a sua volta causato una disparità di trattamento tra i concubini con figli e i coniugi con figli, soggetti comunque al cumulo di redditi e sostanza, a un’aliquota più elevata e in parte a minori deduzioni (e a meno aiuti basati sul reddito imponibile) dei concubini. Assolutamente penalizzante è l’imposizione dei coniugi in età AVS dei quali ancora uno con attività lavorativa oppure che non entrano il medesimo anno in età AVS: essi contano tra le categorie fiscalmente più discriminate a causa del cumulo dei redditi e della mancata applicazione di varie deduzioni.

Dall’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 1988 molto è cambiato: entrambi i coniugi (o partner registrati), indipendentemente dal sesso, hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri e si occupano congiuntamente della gestione delle risorse dell’economia domestica e della cura dei figli. Le donne (e gli uomini) studiano – spesso con grandi sacrifici propri e dei familiari – ed esercitano un’attività lucrativa anche dopo il matrimonio, con i limiti dettati per i genitori dalla conciliabilità lavoro-figli.

Appare quindi profondamente ingiusto che l’atto di contrarre matrimonio mossi dal desiderio di esplicitare il proprio vincolo o per motivi religiosi implichi la cancellazione quale contribuente a sé stante. Redditi e sostanza dovrebbero venir imposti a tutti i contribuenti, alle medesime condizioni e a prescindere dallo stato civile. Particolarmente urtante – e ci vorrebbe ben poco per effettuare le necessarie correzioni – ancor oggi sulla dichiarazione fiscale 2025 del Canton Ticino, il marito è considerato “contribuente” mentre l’altro membro della coppia è semplicemente “coniuge o partner registrato”. Ancora oggi, se la moglie ritira il proprio capitale previdenziale (accumulato durante la propria attività lucrativa), le polizze di versamento delle relative imposte speciali sono intestate al solo marito (!).

Va assolutamente rilevato come a favore delle famiglie mono-e biparentali, la riforma in votazione l’8 marzo 2026 prevede non solo l’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile, ma anche un’attenuazione delle aliquote che saranno applicabili e un considerevole aumento della deduzione per ciascun figlio minorenne o agli studi da CHF 6'700 a CHF 12'000, nonché il mantenimento delle deduzioni fino a CHF 25'500 per la cura dei figli fino a 14 anni. Si tratta quindi di una sostanziale riforma fiscale che va a vantaggio dei coniugati e di tutte le famiglie con figli, riducendo anche l’imposizione dei cosiddetti “contribuenti soli”.

Oltre alle difficoltà che incontrerebbero le mogli a compilare una dichiarazione fiscale – argomento che non merita neppure una riflessione – uno degli argomenti dei contrari all’imposizione individuale è la perdita di gettito fiscale annuo per CHF 620 mio. - CHF 700 mio. a dipendenza dalle fonti. Visto dalla parte dei coniugi significa però che l’attuale sistema d’imposizione del cumulo di redditi e sostanza provoca da decenni un aggravio fiscale annuo di CHF 620 mio. - CHF 700 mio., denaro che resterebbe a disposizione dei contribuenti qualora la modifica legislativa venisse approvata.

Infine, l’argomento che più angoscia i Cantoni è l’aumento – si dice di 1.7 milioni – di dichiarazioni fiscali da evadere. Personalmente considero questa cifra eccessiva: non si può infatti semplicemente raddoppiare il numero delle dichiarazioni fiscali ora inoltrate da coniugi. Non va dimenticato che in caso di separazione anche solo di fatto o di decesso di un coniuge, dovranno comunque già ora venir presentate due dichiarazioni fiscali. Effettivamente sarebbe stato più semplice limitare, ad esempio, l’imposizione individuale a quei coniugi che si fossero sottoposti al regime della separazione dei beni (per Legge o per scelta) – come avveniva in alcuni Cantoni all’inizio dello scorso secolo – cosa che avrebbe lasciato ai coniugi un più ampio spazio di manovra e di scelta e ai Cantoni un onere amministrativo inferiore. Tale possibilità non è però stata considerata né dalle allora iniziativiste, né dal Parlamento. Va qui anche ricordato come nel 2003 la Confederazione e il Canton Ticino erano passati dalla tassazione biennale sui due anni precedenti alla tassazione annuale sul medesimo anno, con un raddoppio delle dichiarazioni fiscali, la necessità di inoltrare anche una dichiarazione fiscale 2003 transitoria, oltre a una marea di problematiche dovute al cambio di sistema. Considerata tale esperienza, i sei anni previsti dalla legge ora in votazione per l’adeguamento da parte dei Cantoni e le semplificazioni possibili con l’uso degli attuali mezzi informatici, il passaggio all’imposizione individuale non appare un ostacolo tecnico insormontabile.

Dopo più di 40 anni dalla votazione popolare che ha approvato la modifica del diritto matrimoniale, mi sembra giunta l’ora di finalmente abolire la discriminazione dei coniugi – che tocca reddito e sostanza di entrambi i coniugi, non solo delle mogli – approvando l’8 marzo prossimo la legge federale che introduce l’imposizione individuale, abolendo il cumulo di redditi e sostanza ai fini fiscali.

* economista, esperto fiscale federale, perito revisore abilitato; già giudice federale a latere CRC/SRK Losanna

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