“Situazione un poco diversa per i Consiglieri di Stato che prima dell’elezione erano alle dipendenze dell’amministrazione pubblica. La loro prestazione di libero passaggio viene incassata dallo Stato. In contropartita i Consiglieri di Stato precedentemente alle dipendenze dello Stato si vedono conteggiati, per la pensione, gli anni fatti al servizio dello Stato. In questi casi specifici che cosa succede? Sarebbe davvero scioccante dover apprendere, ad esempio, che un ex Consigliere di Stato precedentemente attivo nell’amministrazione pubblica abbia potuto riprendersi, per il finanziamento della propria abitazione, parte dell’avere previdenziale che la legge l’aveva costretto ad apportare in cambio del riconoscimento, ai fini del calcolo della rendita, degli anni trascorsi al servizio dello Stato come funzionario o magistrato. E ancora più sconcertante sarebbe apprendere che ciò possa essere avvenuto senza comportare per l’interessato, alcuna diminuzione della rendita pensionistica”.