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11.05.2016 - 13:250
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:43

Casellario giudiziale, solo 33 casi. Il Consiglio di Stato tira dritto per la sua strada, anche se...

Il governo, malgrado gli esigui numeri, considera efficace la misura. Ora si cercano delle alternative compatibili con il diritto internazionale

BELLINZONA – Partiamo dai numeri: dal 2 aprile 2015 al 31 marzo 2016 sono state presentate in totale 27’698 domande per il rilascio e il rinnovo di permessi B e G relativi a cittadini UE/AELS, delle quali, al 31 marzo 2016, 17’468 sono state esaminate dalla Sezione della popolazione. Di queste, 17’276 (pari al 98,9 %) hanno portato alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno senza particolari problemi. Le rimanenti 192 (pari all’1,1 %) contenevano invece elementi di natura penale (condanne oppure procedimenti penali pendenti), e sono state quindi analizzate nel dettaglio e valutate con attenzione. Queste le cifre divulgate oggi dal Consiglio di Stato in merito al discusso provvedimento di richiedere l’estratto del casellario giudiziale per il rinnovo dei permessi B e G. Su questi 192 casi con “elementi di natura penale”, ossia condanne oppure procedimenti penali pendenti, solo il 17% - ossia 33 casi (complessivamente solo lo 0,2%) – hanno indotto condotto l’Ufficio della migrazione a emettere una revoca/decisione negativa. Numeri quindi molto esigui, che però per il governo dimostrerebbero comunque l’efficacia della misura. La decisione negativa per questi 33 casi è dovuta a reati gravi ed importanti, specifica ancora il governo, “che toccano i cosiddetti beni giuridici essenziali dell’individuo (integrità della persona, vita, ecc.)”. Nel rapporto si sottolinea l’efficacia della misura, anche per il suo effetto dissuasivo, ma non si analizzano le questioni giuridiche contestate sia dal governo italiano sia da Berna. Alla luce del rapporto pubblicato oggi il Consiglio di Stato ha deciso quindi di mantenere l'obbligo di presentare il casellario giudiziale per permessi B e G, incaricando il Dipartimento delle istituzioni di valutare possibili varianti ritenute compatibili con il diritto internazionale, che dovrebbero entrare in vigore al più tardi con l’entrata in vigore dei nuovi accordi fra Svizzera e Italia.
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