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12.12.2018 - 09:380
Aggiornamento: 11:52

Non luogo a procedere per i rimborsi dell'ex Cancelliere

Nei giorni in cui il tema rimborsi approda in Gran Consiglio, arriva la comunicazione. Non vi sono i presupposti dei reati ipotizzabili (truffa e abuso di autorità)

BELLINZONA - In relazione alla vicenda del rimborso forfetario di 6.000 franchi annui a favore dell'ex cancelliere Giampiero Gianella, si ricorda che la Commissione parlamentare gestione e finanze aveva segnalato lo scorso 4 dicembre al Ministero pubblico una presunta incongruenza tra la nota a protocollo 28/99 del 17 maggio 1999 e quanto indicato nella lettera del 20 maggio 1999 inviata dallo stesso Cancelliere al Capo Ufficio degli stipendi. Incongruenza legata nello specifico a un importo di 1'000 franchi in più all'anno percepiti tra il 1999 e il 2011.

Il Ministero pubblico comunica ora che, sulla scorta di un attento esame degli atti acquisiti, il Procuratore generale Andrea Pagani ha stabilito che non sono adempiuti i presupposti dei reati ipotizzabili (art. 146 CP, truffa, e art. 312 CP, abuso di autorità) rinunciando di conseguenza all'apertura di un'istruzione penale. Nel corso dell'analisi della documentazione, è in particolare emersa una nota promemoria allegata alla citata nota a protocollo (che trova riscontro anche in una successiva risposta dell'Esecutivo a un'interrogazione parlamentare) in cui durante la seduta governativa del 26 maggio 1999 si è risolto di adeguare il forfait a favore dell'ex cancelliere a 6.000 franchi annui. 

Alla luce di ciò, e in assenza di un indebito profitto, il Procuratore generale Andrea Pagani ha di conseguenza firmato un decreto di non luogo a procedere.

Per ragioni formali e nel rispetto delle regole istituzionali e della riservatezza che esse impongono, il Ministero pubblico non rilascerà ulteriori informazioni.

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