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28.01.2020 - 15:000

Troppi documenti per le commesse pubbliche. Liberali e leghisti propongono: "Fidiamoci, permettiamo l'autocertificazione"

"Un'idea chee responsabilizza anche il committente: o ci si fida o si controlla. L’offerente che dichiara il falso del resto, deve essere consapevole delle sanzioni in cui può incorrere”, propongono alcuni deputati in una mozione

BELLINZONA – Riporre fiducia in chi concorre per ottenere una commessa pubblica, permettendogli di autocertificare di essere in regola con quanto richiesto, con lo scopo di facilitare le aziende e ridurre la burocrazia. Lo propongono in una mozione interpartitica liberal-leghista Daniele Caverzasio, Fabio Badasci, Omar Balli, Marco Bertoli, Bruno Buzzini, Paolo Caroni, Michele Foletti, Mauro Minotti, Sergio Morisoli, Michela Ris.

“Sacrosanti i principi cardine che reggono la disciplina delle commesse pubbliche: si tratta di soldi pubblici – e quindi di pertinenza delle cittadine e dei cittadini ticinesi – ed è quindi doveroso nei confronti di questi ultimi che i committenti pubblici facciano di tutto per assegnare le proprie commesse a offerenti che garantiscano l’adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi, la parità di trattamento tra donna e uomo e il rispetto delle norme ambientali (cfr. art. 5 LCPubb), oltre che – naturalmente – a fornitori con sede o domicilio in Svizzera (art. 19 LCPubb)”, scrivono. “Il rispetto dei principi stabiliti dalla legge non deve però passare da pesanti, ridondanti e burocratici iter. La società moderna – della quale anche i committenti pubblici fanno parte – esige regole snelle e procedure veloci: anche la politica ticinese non fa che sottolinearlo continuamente”.

Con l’entrata in vigore della nuova legge sulle commesse pubbliche, i documenti da produrre per partecipare a un concorso è lunghissima: dichiarazione di avvenuto pagamento di AVS/AI/IPG/AD, dichiarazione di avvenuto pagamento di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, dichiarazione di avvenuto pagamento di LPP, dichiarazione di avvenuto pagamento di imposte alla fonte, dichiarazione di avvenuto pagamento di imposte federali, cantonali e comunali, dichiarazione di avvenuto pagamento di IVA, dichiarazione di avvenuto pagamento di PEAN (che tra l’altro pochissime categorie professionali conoscono), dichiarazione di avvenuto pagamento di contributi professionali, attestazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un CCL, CNM o CNL o prova dell’equivalenza (a carico dell’offerente?) con i contratti non decretati di obbligatorietà nazionale, autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CPS).

Tra l’altro, i documenti possono essere retroattivi di solo 6 mesi e, altra questione che non piace ai mozionanti, chi ha dilazionato il pagamento delle imposte e/o degli oneri sociali non può accedere al concorso: “l’esperienza insegna infatti che spesso si tratta di realtà solide e locali, che però si trovano in situazioni di difficoltà e pertanto costrette a far capo a una possibilità concessa dalla legge: il dilazionamento. Penalizzarle ulteriormente, impedendo agli enti pubblici di rifornirsi presso di loro è eccessivo, oltre che un tassello per loro verso il baratro. C’è infatti una bella differenza tra non pagare e dilazionare, che dimostra in ogni caso una volontà di pagare”.

In caso di commesse dal valore inferiore a 10mila franchi, IVA inclusa, e di specifiche commesse a incarico diretto, si può produrre un’autocertificazione sostitutiva dei documenti. E i deputati vorrebbero renderlo fattibile per tutti e in ogni caso. Desiderano infatti “l’autodichiarazione quale documento della portata giuridica accresciuta quale regola per ogni commessa indipendentemente dal suo valore, fermo restando che il committente può in ogni momento richiedere la documentazione di complemento elencata all’art. 39 RLCPubb/CIAP a conferma dell’esattezza della dichiarazione, oltre a (previo consenso dell’offerente) poter consultare direttamente i dati, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti. Starà poi anche all’intelligenza del committente, quella di prevedere per concorsi di importi elevati o in ambiti sensibili, direttamente nel bando di concorso la produzione di tutta la documentazione: pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura di aggiudicazione”.

Ovviamente, qui entra in gioco la fiducia e chi mente deve essere punito, concordano. “Riteniamo la modifica richiesta sensata, misurata, ponderata, equa e rispettosa dei principi stabiliti dalla legge e più in linea con lo spirito di snellire le procedure e la burocrazia. Essa inoltre responsabilizza anche il committente: o ci si fida o si controlla. L’offerente che dichiara il falso del resto, deve essere consapevole delle sanzioni in cui può incorrere”.

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