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20.06.2022 - 09:210

Samuele Vorpe: "Gli effetti dell'inflazione su aliquote e deduzioni fiscali"

"Ai fini delle imposte dirette, sia la legge federale sia quella cantonale ticinese prevedono delle disposizioni volte a considerare gli effetti del carovita"

di Samuele Vorpe *

Il periodo attuale, soprattutto a causa del conflitto tra Ucraina e Russia, è contrassegnato un’impennata dei prezzi, tant’è che le banche centrali per fermare l’inflazione dovranno aumentare i tassi di interesse.

Ai fini delle imposte dirette, sia la legge federale sia quella cantonale ticinese prevedono delle disposizioni volte a considerare gli effetti del carovita attraverso il meccanismo della progressione a “freddo”.

Si parla di progressione a “freddo” quando a seguito del rincaro il reddito imponibile del contribuente è tassato con un’aliquota superiore, nonostante il suo reddito effettivo non sia aumentato. Il contribuente deve pertanto sopportare un maggior onere fiscale, sebbene il suo potere di acquisto sia rimasto invariato. Se le aliquote non vengono diminuite e le deduzioni non vengono aumentate, il contribuente deve, quindi, far fronte ad un aumento del carico fiscale. Ciò vale anche per quelle persone che svolgono un’attività lucrativa dipendente e che non hanno ricevuto una compensazione del rincaro e che si ritrovano a dover sopportare un carico fiscale costante quando di fatto il loro potere d'acquisto è diminuito.

Il risultato è quello che i contribuenti si trovano a dover pagare imposte troppo elevate rispetto alla loro capacità economica reale. Per correggere questa situazione le aliquote e alcune deduzioni soggiacciono all’obbligo di indicizzazione e devono, pertanto, essere adattate all’aumento del costo della vita (art. 39 cpv. 1 LT, art. 39 cpv. 1 LIFD).

Ai fini dell’imposta cantonale ticinese tale obbligo interviene quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell’1 per cento dall’ultimo adeguamento (art. 39 cpv. 2 LT), mentre ai fini dell’imposta federale diretta è previsto un adeguamento annuale: determinante è lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno precedente l’inizio dell’anno fiscale in esame (art. 39 cpv. 2 LIFD).

Se l’ultimo vero adeguamento è avvenuto circa dieci anni fa, il prossimo dovrebbe invece avvenire molto presto.

* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law

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