FISCALMENTE
Samuele Vorpe: i possibili effetti fiscali della crisi di governo italiana per frontalieri e "quasi residenti"
La situazione politica attuale potrebbe far slittare l’entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2023, dell’Accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera

di Samuele Vorpe *

La crisi di governo in Italia potrebbe far slittare l’entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2023, dell’Accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. Questo Accordo prevede, all’art. 3 cpv. 3, il metodo di imposizione alla fonte per i redditi da attività lucrativa dipendente. Qualsiasi altro metodo d’imposizione è escluso. Cosa significa questo? I lavoratori frontalieri che conseguono la parte essenziale dei loro redditi in Svizzera, di regola in percentuale superiore al 90%, non potranno più richiedere all’autorità fiscale la tassazione ordinaria ulteriore per “quasi residenti”.
La tassazione ordinaria ulteriore per “quasi residenti” avviene solo su richiesta del contribuente non residente e viene concessa quando quest’ultimo non dispone di sufficienti redditi imponibili nel suo Stato di residenza, tali per cui non è possibile per l’autorità fiscale considerare la situazione personale e familiare attraverso la concessione di deduzioni e detrazioni. Quindi, è compito dello Stato del lavoro farsene carico.
Questa particolare modalità che ammette la tassazione ordinaria in luogo di quella alla fonte discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (caso Schumacker del 1995), poi recepita dal Tribunale federale per effetto dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera ed Unione europea (del 2010) e, infine, codificata dal legislatore federale e cantonale nelle leggi tributarie (dal 2021).
È evidente che la tassazione ordinaria potrebbe essere più conveniente rispetto a quella alla fonte, perché il contribuente ha diritto ad una tassazione “personalizzata” che tiene conto delle sue spese e della sua situazione personale, mediante la concessione di deduzioni per interessi passivi, spese di malattia e infortuni, alimenti, ecc. Diversamente, l’imposta alla fonte tiene conto di queste situazioni soltanto in modo schematico e forfettario.
Di conseguenza, se si dovesse posticipare l’entrata in vigore dell’Accordo sui frontalieri, quest’ultimi potrebbero ancora richiedere per il periodo fiscale 2023 la tassazione ordinaria ulteriore per “quasi residenti”, tassazione che verrà poi loro negata una volta entrato in vigore l’Accordo.
È interessante osservare, a questo riguardo, che la Divisione delle contribuzioni ha pubblicato nelle sue Direttive dell’imposta alla fonte valevoli dal 2022 alcune regole per i quasi residenti, affinché non rientrino nella tassazione ordinaria. Infatti, per prassi, è di nuovo possibile chiedere delle deduzioni con la correzione della tariffa a condizione che il contribuente sia qualificabile come “quasi residente” e rinunci alla tassazione ordinaria ulteriore. Questo riguarda, in particolare, la deduzione per i premi del terzo pilastro A e gli alimenti (cfr. Divisione delle contribuzioni, Direttiva cantonale in ambito di imposta alla fonte, Portale richieste correzione imposta alla fonte, Diagramma residenti esteri). Questa prassi è sicuramente interessante perché, da un lato, permette di evitare l’emanazione di numerose tassazioni ordinarie con notevole dispendio amministrativo e, dall’altro, tiene conto della situazione dei “quasi residenti” con deduzioni che non sarebbero per legge ammissibili.
Lo stesso principio lo si ritrova poi per i dimoranti, ossia coloro che hanno un permesso B, il cui loro reddito da lavoro dipendente viene, di principio, imposto alla fonte. Per questi contribuenti non scatta la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria se dispongono di altri redditi imposti in via ordinaria, soltanto a condizione che il loro importo sia inferiore a fr. 3’000 oppure la sostanza sia inferiore a fr. 200’000 (cfr. Divisione delle contribuzioni, Direttiva cantonale in ambito di imposta alla fonte, modifiche con effetto al 1° gennaio 2022, cap. 2.5, p. 16). Per i “quasi residenti” e i dimoranti sono dunque state introdotte delle semplificazioni importanti previste dalla prassi dell’autorità ticinese.

* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law

 

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