Considerando gli attuali costi dell’energia, un risanamento energetico fine a sé stesso, cioè non realizzato in concomitanza con una ricostruzione o con una trasformazione sostanziale di un edificio, non è praticamente mai sostenibile dal profilo economico. I tempi di ritorno dell’investimento risultano sovente, a dipendenza dell’entità dell’intervento fatto, di oltre 40 anni, cioè addirittura superiori alla durata di vita dell’intervento stesso.Molti studi di approfondimento e progetti legati ad un semplice risanamento energetico sono stati abbandonati per le ragioni sopra esposte. Per contro, i progetti il cui intervento persegue l’obiettivo principale di rivalutare il valore dell’immobile e prolungarne la durata di vita sono sfociati in lavori di risanamento globale con una particolare sensibilità per il comfort delle persone, per eliminare i danni presenti, per migliorare la sicurezza delle persone, ecc… tenendo quindi in considerazione anche interventi energeticamente sostenibili.Solo un risanamento energetico, integrato all’interno di un progetto completo di risanamento dell’immobile, è economicamente sostenibile.E proprio su questo punto la circolare 7/2010 si rivela contraddittoria.Come detto sopra, a pagina 4 della circolare viene specificato che in caso di un intervento sull’immobile che ne modifica l’aspetto esterno o interno dell’edificio, la deducibilità fiscale non è data.Se quindi nell’ambito di un risanamento vengono ampliate le finestre, o la facciata viene modificata, automaticamente decade la possibilità di deducibilità fiscale sull’intero intervento (quindi anche sulla parte “energeticamente sostenibile”). Paradossalmente quindi, se nell’ambito di un risanamento si dovesse aumentare la superficie vetrata, aumentando lo sfruttamento solare passivo e riducendo il fabbisogno di luce artificiale, con evidenti vantaggi energetici, la possibilità di deduzione fiscale cade.La circolare, al punto 1 “Premessa”, spiega che il motivo principale per cui si è reso necessario l’aggiornamento della circolare stessa è l’abrogazione della prassi Dumont, che cito “non ammetteva la deduzione delle spese sostenute nei primi due anni per la riattazione di un immobile di nuova acquisizione o per un immobile ricevuto nell’ambito di un anticipo ereditario”. L’obiettivo di questo aggiornamento conferma quindi la volontà del lodevole Consiglio di Stato di sostenere più facilmente un acquirente di una casa esistente che desidera procedere, prima di abitarla, ad un rinnovamento. Ma è proprio in questo contesto che molto probabilmente l’aspetto estetico dell’immobile verrà modificato.Ma se l’obiettivo è quello di aiutare l’acquirente nell’ambito di un intervento di risanamento, scegliendo in particolare la deducibilità fiscale per quei provvedimenti volti a limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio o ancora per quei provvedimenti mirati per un'utilizzazione razionale dell'energia degli impianti domestici, allora gli investimenti legati a questi provvedimenti dovrebbero essere sempre e in ogni caso deducibili fiscalmente.Fatta questa premessa, e facendo uso delle facoltà di cui all’art. 98 LGC/CdS formulo al lodevole Consiglio di Stato i seguenti interrogativi:In quanti casi è stata ammessa, nel 2014, la deducibilità fiscale per risanamenti e interventi per i casi definiti nella circolare 7/2010?Per quali investimenti in totale?Se è possibile fare una stima, a quanto ammonta il “mancato” introito fiscale per questi casi?L’Art. 8 della Legge Cantonale sull’energia cita “Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e per l’utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo”. Su questa base, non ritiene il lodevole Consiglio di Stato che sia opportuno prevedere la deducibilità fiscale anche per quegli interventi per cui nella circolare 7/2010 è sì prevista la deducibilità fiscale, ma che di fatto non viene concessa se questi interventi sono realizzati nell’ambito di progetti di ricostruzione o di una trasformazione sostanziale?Se sì, come intende procedere in tal senso, e in quali tempi?Non crede il lodevole Consiglio di Stato che i mancati introiti fiscali dovuti a maggiori deduzioni possano essere ricuperati, indirettamente, con i maggiori investimenti che verranno generati?