TRIBUNA LIBERA
Lamal: quali effetti sui sussidi cantonali?
Interrogazione di Gianrico Corti e Pelin Kandemir Bordoli (PS)
Negli scorsi giorni è stato dato risalto al fatto che il Tribunale federale (Seconda Corte di diritto sociale con sede a Lucerna) ha trasmesso la motivazione della sentenza 9C_268/2015 emanata, in seguito ad una seduta pubblica, il 3 dicembre 2015, e con la quale l’Alta Corte federale ha modificato una sua precedente giurisprudenza in tema di unitarietà dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal).Più particolarmente, in base alla prassi in vigore sino al 3 dicembre 2015, il premio LAMal era dovuto su base mensile. Ciò implicava che per il mese d’inizio dell’assicurazione, rispettivamente per quello in cui essa prendeva fine, il premio doveva essere corrisposto per l’intero mese e non dal giorno d’inizio, rispettivamente sino al giorno preciso della fine dell’obbligo assicurativo.La precedente giurisprudenza, instaurata con una sentenza del 2006 (K 72/05 del 14 agosto 2006), è stata contestata in un caso ticinese, e l’Alta Corte, dopo approfondito esame, ha deciso di ritornare sui suoi passi e di prevedere, in sostanza, che il premio assicurativo è dovuto unicamente dal momento (ossia il giorno esatto) in cui l’obbligo nasce, rispettivamente fino al giorno in cui l’obbligo cessa (in caso di morte o per trasferimento all’estero).Questo cambio di prassi ha evidenti diretti riflessi sulla riduzione dei premi che va riconosciuta agli assicurati di condizione economica modesta (come recita l’art. 65 cpv. 1 LAMal), e ciò in base alla Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) che questo Gran Consiglio ha ancora di recente modificato.In base alle norme cantonali vigenti quando, a fronte di una specifica richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG (Servizio Prestazioni) riconosce il diritto di un assicurato (rispettivamente di un’Unità di riferimento) di beneficiare della riduzione del premio, l’importo è versato direttamente all’assicuratore, che deve notificare all’assicurato, rispettivamente all’Unità di riferimento la nuova polizza assicurativa.Il sussidio è riconosciuto, se la domanda è formulata entro la fine dell’anno che precede quello da sussidiare, per l’intero anno successivo. Se la richiesta avviene nel corso dell’anno da sussidiare, la riduzione del premio è concessa (a condizione che siano dati i parametri) dal mese successivo a quello d’inoltro della domanda.In caso di morte o di partenza all’estero, in base alla prassi vigente sino al 3 dicembre 2015, il premio era dunque dovuto per tutto il mese in cui l’obbligo assicurativo terminava (rispettivamente nasceva) e il sussidio spettava all’assicuratore per quello specifico mese (anche se la cessazione dell’obbligo assicurativo avveniva agli inizi del mese o l’inizio assicurativo a fine mese).Con la nuova prassi del TF è riconosciuto invece il diritto dell’assicurato di chiedere all’assicuratore (rispettivamente di ottenere dall’assicuratore) il rimborso del premio dal giorno della cessazione dell’obbligo assicurativo (per partenza o morte) sino alla fine del mese (rispettivamente di pagare il premio solo per i giorni che corrono dall’inizio dell’obbligo sino alla fine del mese, e non per l’intero mese).Questa nuova situazione impone la presente interrogazione al fine di conoscere i passi mossi dall’Esecutivo dal 3 dicembre 2015 ad oggi e per stabilire quali passi intenda intraprendere in materia. Si chiede quindi:a. Alla luce della sentenza federale del 3 dicembre 2015 , il Consiglio di Stato, rispettivamente il DSS, ha verificato l’impatto della nuova prassi? Quanti sono, mediamente, gli assicurati toccati da questa nuova giurisprudenza annualmente? Di quale massa di premi mediamente si tratta?b. Ritenuto che in Ticino tre cittadini su dieci, mediamente, percepiscono un sussidio teso alla riduzione del premio, il Consiglio di Stato, rispettivamente il DSS, ha valutato l’incidenza economica della nuova giurisprudenza federale sulle casse cantonali (che sono beneficiate dalla nuova sentenza del TF)?c. Il Consiglio di Stato, rispettivamente il DSS, ha già preso contatto con gli assicuratori per organizzare le modalità di restituzione delle parti di sussidio che non potranno più essere acquisite dagli assicuratori a dipendenza della sentenza federale? (Le restituzioni debbono essere effettive a partire da tutto il 2016).d. Il Consiglio di Stato intende sottoporre a questo Gran Consiglio una modifica legislativa (riferita alla LCAMal) per conformare le norme alla nuova prassi instaurata dal TF o intende procedere mediante una modifica del Regolamento d’applicazione della LCAMal?In attesa della risposta, vogliate gradire, signor Presidente e signori Consiglieri di Stato, i migliori saluti.
Gianrico Corti
e
Pelin Kandemir Bordoli
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