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30.09.2016 - 15:000
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:43

Incentivi in ambito energetico per chi ha sede in Svizzera

di Graziano Crugnola e cofirmatari

Erogazione di incentivi in ambito energetico – solo se i lavori sono affidati a ditte e imprese con sede in Svizzera La Legge cantonale sull’energia (Len) dell’8 febbraio 1994 definisce, tra gli altri obiettivi energetici, quello legato agli incentivi volti a promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia. A tale scopo sono previsti due fondi : • Il credito quadro per il programma cantonale di incentivi, approvato con decreto legislativo del 25 gennaio 2016 • Il Fondo per le Energie rinnovabili, approvato dal Gran Consiglio il 10 dicembre 2013. Il primo fondo è utilizzato allo scopo di promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile. L’obiettivo del secondo fondo è invece quello di favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (Lene). Per il primo fondo, nel quadriennio 2016-2020 sono previsti 30 Mio di franchi, a cui molto probabilmente andranno ad aggiungersi 40 Mio di franchi provenienti dal programma federale (Messaggio del Consiglio di Stato nr. 7201). Il secondo fondo è invece costituito dal prelievo di tasse sulla produzione e sul consumo di energia elettrica. I fondi hanno quale effetto positivo un aumento degli investimenti in ambito edilizio. Investimenti tuttavia che non hanno nessuna ricaduta se i lavori vengono demandati a ditte estere o padroncini. Su questo aspetto il Consiglio di Stato non può evidentemente intervenire perché se per le opere pubbliche fanno stato la Legge sulle Commesse pubbliche, rispettivamente il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, in ambito privato il Committente può agire come meglio crede e il Consiglio di Stato non ha, giustamente, potere alcuno di influenzare le sue decisioni. Alfine di promuovere, sostenere e proteggere il mercato del lavoro ticinese, il Consiglio di Stato può invece intervenire, erogando gli incentivi in ambito energetico solo a quei Committenti pubblici o privati che affidano le opere legate a questi sussidi a ditte e imprese con sede su suolo nazionale. Per permettere un controllo celere da parte dei servizi preposti, l’istante allegherà al dossier della sua richiesta, oltre a tutte le fatture relative alla sua opera, una lista delle ditte deliberatarie con indirizzo delle stesse e importi di delibera. Fatte queste considerazioni, si chiede al lodevole Consiglio di Stato di modificare la Legge cantonale sull’energia in modo tale da garantire l’erogazione degli incentivi in ambito energetico solo a quei Committenti, pubblici o privati, che dimostrano di aver deliberato i lavori a ditte e imprese con sede in Svizzera.Graziano Crugnola Bixio Caprara, Franco Celio, Marcello Censi, Alex Farinelli, Giorgio Galusero, Fabio Käppeli, Giovanni Pagani, Maristella Polli, Matteo Quadranti, Fabio Schnellmann
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