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04.11.2020 - 15:180

Casi di rigore, pronti contributi a fondo perduto (sino a mezzo milione) e fidejussioni

Avviata una consultazione per aggiornare la definizione di "casi di rigore" e la ripartizione degli aiuti fra Cantoni e Confederazione (al momento 50% e 50%). Per ora si pensa alla filiera degli eventi, dei viaggi, del turismo

BERNA - Nella sua seduta del 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione inerente all’ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19, disciplinando così i dettagli per il sostegno ai programmi cantonali da parte della Confederazione. Viene dunque dato il via libera per un’attuazione rapida: la Confederazione intende partecipare per metà ai costi legati ai provvedimenti cantonali, adottati con l’entrata in vigore della legge COVID-19 a fine settembre. Data l’urgenza, la procedura di consultazione durerà soltanto dieci giorni.

Dall’inizio della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, il Consiglio federale ha deciso numerose misure di sostegno per attenuare le conseguenze economiche. I provvedimenti adottati nella prima metà dell’anno in base al diritto di necessità per fornire un sostegno globale e rapido hanno sortito l’effetto auspicato. Considerata la situazione straordinaria di allora, a inizio settembre il Consiglio federale non è stato in grado di identificare settori d’attività totalmente esclusi da queste misure.

Con il perdurare della pandemia e l’incremento del numero di contagi cresce il rischio di casi di rigore. Per questo motivo, durante la sessione autunnale il Parlamento, oltre a prolungare le ampie misure di sostegno esistenti, ha deciso che i Cantoni potranno chiedere alla Confederazione di partecipare ai costi nei casi di rigore per le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Si tratta in particolare di imprese nella filiera dell’organizzazione di eventi, baracconisti, operatori del settore dei viaggi e aziende turistiche. Il sostegno finanziario della Confederazione ammonta al 50 per cento delle spese sostenute dai Cantoni per i casi di rigore.

Requisiti di sostegno minimi

Ora il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, secondo cui i Cantoni possono sostenere le imprese che soddisfano i requisiti minimi previsti dalla legge COVID-19. L’Esecutivo è disposto a esaminare nuovamente la definizione dei casi di rigore e ad adeguarla in funzione degli ulteriori sviluppi economici. Un’eventuale modifica della legge potrebbe essere sottoposta al Parlamento nel mese di dicembre sotto forma di affare urgente. Il sostegno finanziario è accordato a condizione che l’impresa fosse redditizia o economicamente solida prima dell’epidemia di COVID-19 e non abbia diritto ad aiuti finanziari settoriali della Confederazione (sport, cultura, trasporti pubblici ecc.). Se necessario, i Cantoni possono inasprire o limitare tali requisiti minimi. Le imprese in cui lo Stato detiene partecipazioni in misura preponderante, non ricevono di principio alcun sostegno della Confederazione.

L’impostazione concreta degli aiuti finanziari nei casi di rigore è di competenza dei Cantoni. Nelle proprie disposizioni i Cantoni possono prevedere fideiussioni, garanzie, mutui e/o contributi a fondo perduto. Per mutui, fideiussioni e garanzie è prevista una durata massima di 10 anni e possono ammontare fino al 25 per cento della cifra d’affari del 2019 di un’impresa, ma al massimo a 10 milioni. I contributi a fondo perduto possono ammontare fino al 10 per cento della cifra d’affari del 2019, ma al massimo a 500 000 franchi (di cui fr. 250 000 dalla Confederazione).

La Confederazione contribuisce alla metà delle uscite dei Cantoni a sostegno dei casi di rigore, purché le condizioni previste nell’ordinanza siano adempiute. Il contributo della Confederazione è limitato a un massimo 200 milioni di franchi. Questo importo è stato calcolato sulla base del fabbisogno comunicato dai singoli Cantoni. Questo verrà suddiviso tra i Cantoni in base a una chiave di ripartizione (2/3 secondo il PIL cantonale e 1/3 secondo la popolazione residente).

Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di verificare, nel quadro di colloqui con le associazioni di categoria delle parti sociali e i Cantoni, la continuazione degli esistenti o eventuali nuovi strumenti. Il DEFR valuterà altresì eventuali provvedimenti di sostegno mirati nell’ambito del lavoro ridotto.

La consultazione terminerà il 13 novembre 2020

Nel limite del possibile, il Consiglio federale e il Parlamento non intendono più applicare il diritto di necessità. L’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore deve pertanto essere attuata per via ordinaria, ma con una durata di consultazione nettamente ridotta a dieci giorni. La procedura di consultazione terminerà quindi il 13 novembre 2020 e l’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per l’inizio di dicembre 2020.

I Cantoni devono disporre di proprie basi giuridiche ed esaminare le richieste nel singolo caso. In virtù dell’ordinanza vengono sostenuti provvedimenti cantonali garantiti o finanziati dopo l’entrata in vigore della legge COVID-19, ovvero dal 25 settembre 2020.

 

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