Il Consiglio della magistratura non ravvisa violazioni disciplinari nella gestione della querela del 2021. Due raccomandazioni al Ministero pubblico per il futuro

BELLINZONA – Non vi sono elementi per aprire un procedimento disciplinare né, tantomeno, per sanzionare il Procuratore generale Pagani. È questa la conclusione alla quale è giunto il Consiglio della magistratura, riunito nella sua composizione plenaria, dopo aver esaminato la segnalazione presentata il 27 agosto dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio.
La decisione è contenuta nella sentenza del 21 settembre, notificata ieri all’interessato. Al centro della verifica vi era il modo in cui il Procuratore generale aveva gestito, nel 2021, una querela presentata contro il Consigliere di Stato Claudio Zali.
Dopo un’approfondita valutazione, il Consiglio ha stabilito che “non sussistono elementi” per dare seguito disciplinare alla segnalazione.
Il Consiglio della magistratura ricorda innanzitutto i limiti del proprio mandato. “L’organo sorveglia la condotta dei magistrati, ma non può riesaminare nel merito le loro decisioni né sostituire il proprio giudizio a quello delle autorità giudiziarie competenti”. Un intervento disciplinare è possibile soltanto “quando viene accertata una violazione dei doveri professionali oppure una mancanza tale da rivelare inoperosità o incompetenza. Il fatto che si sarebbe potuto agire diversamente o meglio non basta, da solo, a fondare una responsabilità disciplinare”, precisa il Consiglio.
La valutazione ha inoltre dovuto basarsi esclusivamente sugli elementi che il Procuratore generale conosceva, o poteva conoscere, nel 2021. “Non potevano invece essere considerati gli sviluppi emersi negli anni successivi e, in particolare, durante gli ultimi mesi”.
Le accuse contenute nello scritto anonimo trasmesso dalla Sottocommissione sono risultate “generiche e prive di riferimenti a specifici atti od omissioni”. Dall’istruttoria non è emerso “alcun elemento oggettivo, né alcun indizio, di complicità o sudditanza del magistrato”, la cui condotta è stata invece giudicata “adeguata e professionale”.
Il Consiglio ha ricostruito anche i passi compiuti dal Procuratore generale. Il magistrato aveva sentito sia la denunciante sia la persona denunciata, convocando una seconda volta la donna per chiarire i fatti. Quest’ultimo interrogatorio, tuttavia, non aveva potuto essere portato a termine.
Dopo il ritiro della querela, il Procuratore generale si era rivolto ai medici che avevano in cura la donna per accertare “se fosse in grado di comprendere la situazione e decidere liberamente. I sanitari ne avevano confermato la capacità”.
Il decreto di non luogo a procedere, emesso il 4 novembre 2021 per le ipotesi di lesioni semplici e minaccia, rientrava dunque nelle competenze e nel margine di apprezzamento del magistrato. Per il Consiglio, “questa decisione non assume alcuna rilevanza disciplinare”.
La verifica ha riguardato anche gli eventuali reati perseguibili d’ufficio. In particolare, il Consiglio ha esaminato quanto riferito dalla donna sul presunto trattenimento all’interno di un veicolo e sulle minacce ricevute: circostanze che, almeno astrattamente, avrebbero potuto configurare un sequestro di persona o una coazione. Gli elementi raccolti, tuttavia, non raggiungevano la soglia dei “sufficienti indizi di reato” richiesta dal Codice di procedura penale. La donna non aveva voluto chiarire la dinamica dei fatti, mentre Zali, sentito come imputato, si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Secondo il Consiglio, “a mesi di distanza neppure un intervento della polizia avrebbe offerto concrete possibilità di raccogliere prove utili”.
Il Consiglio della magistratura ha approfondito anche i riferimenti a possibili reati sessuali contenuti nella segnalazione. Le informazioni disponibili all’epoca erano però “vaghe e non erano mai state precisate. Non consentivano quindi di ricostruire con sufficiente chiarezza che cosa sarebbe accaduto, quali fattispecie penali potessero entrare in considerazione e in quale direzione svolgere eventuali indagini”.
“Gli sviluppi successivi, il cosiddetto senno di poi, non possono retroattivamente mutare la valutazione di ciò che il magistrato poteva sapere nel 2021”, sottolinea il Consiglio. Anche sotto questo profilo, la mancata apertura di un’indagine per reati perseguibili d’ufficio non lascia spazio all’ipotesi di una violazione disciplinare.
Pur non avendo accertato alcuna mancanza, il Consiglio della magistratura ha invitato il Ministero pubblico a valutare due accorgimenti per il futuro.
Il primo riguarda la formalizzazione, nei casi particolarmente delicati, del principio del doppio controllo, il cosiddetto “vier Augen Prinzip”. Il sistema prevede il coinvolgimento di almeno un secondo magistrato e, nelle situazioni più sensibili, anche di un terzo. Una modalità che, precisa il Consiglio, “è già stata adottata nelle più recenti procedure note”.
La seconda indicazione concerne i casi nei quali il magistrato nutra dubbi sulle condizioni di una vittima o presunta vittima e il procedimento non sia sfociato in un’accusa formale. In queste circostanze potrebbe essere utile, anche a tutela della persona coinvolta e indipendentemente dall’esito penale, raccogliere brevi informazioni presso la sua cerchia più stretta oppure presso i servizi che già la seguono.