Niccolò Salvioni: "Il problema non è chi indaga, ma chi ha il compito di designare chi indaga quando il sistema coinvolge chi governa"

*Di Niccolò Salvioni
Il 21 luglio il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere un'iniziativa che proponeva di togliere all'Esecutivo la competenza di nominare i procuratori straordinari, affidandola al parlamento mediante sorteggio. La motivazione era netta: l'assetto attuale è fondato su una norma valida, confermata dal Tribunale federale, e non necessita di modifiche.
Quarantott'ore più tardi, il 23 luglio, lo stesso Consiglio di Stato si riuniva in seduta straordinaria. Uno dei suoi membri, il presidente in carica, è sottoposto a istruttoria penale e ha al contempo dichiarato di aver denunciato i presidenti di tre partiti di governo, tutto ciò nel settore di cui aveva la responsabilità politica.
Non è un rilievo polemico. La sufficienza di un assetto procedurale si misura nei casi che nessuno aveva previsto. E questo, per ragioni tecniche, è uno di quelli.
Una norma scritta per altro
La base legale della nomina di un procuratore straordinario è l'articolo 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria. Vale la pena leggerlo. È rubricato "Supplenze durevoli" e recita: "In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento".
È pensata per coprire una funzione rimasta scoperta: un seggio vacante, un magistrato durevolmente impedito. Non per affiancare al titolare, che resta in carica, un magistrato incaricato di un singolo incarto.
L'applicazione a un procuratore straordinario riposa dunque su un'interpretazione estensiva. Legittima, avallata dal Tribunale federale, non contestabile. Ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché la norma non contempli l'ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio che designa: non è una lacuna, la norma disciplina tutt'altro.
Chi designa chi
Nell'agosto 2024 il Ticino ha già usato questo strumento, e ha funzionato: due giudici del Tribunale penale cantonale avevano querelato tre colleghi, il Procuratore generale segnalò da sé il conflitto, il Governo nominò un magistrato grigionese in due giorni.
Ma in quel caso - come in tutti i precedenti che il Governo richiama - il Consiglio di Stato era terzo: il conflitto si consumava dentro la magistratura, e l'Esecutivo era l'organo al quale ci si rivolge proprio perché estraneo. Lo dice il Governo stesso, senza coglierne la portata: nelle rare occasioni in cui il Ministero pubblico ha ritenuto di non poter dirigere un procedimento, esso "si è sempre rivolto al Consiglio di Stato".
Sempre rivolto. Mai il contrario.
Denunciato e denunciante
C'è poi un profilo che il dibattito ha ignorato, e che pesa più di quello dell'imputato. Chi è indagato può vedere il sospetto di indulgenza sciolto dall'operato della Procura: un'inchiesta rigorosa ne dimostra l'indipendenza. Esiste una condotta che rimuove il dubbio.
Per il denunciante, no. Il Ministero pubblico dovrà decidere se dare seguito a una denuncia promossa da chi, fino al 23 luglio, ne aveva la conduzione politica e diretta contro tre esponenti che siedono anche in Gran Consiglio, l'organo che elegge i magistrati. Dare seguito espone all'accusa di compiacenza; non darvi seguito a quella opposta. Nessuna decisione è neutra nell'apparenza.
È esattamente ciò che il procuratore straordinario serve a sciogliere: non perché si dubiti dell'imparzialità effettiva, ma perché il sistema non offre all'organo alcun modo di dimostrarla.
Tre volte in due anni
Marzo 2024: aperto il procedimento sull'incidente in Leventina, Norman Gobbi si autosospende dalla conduzione politica della polizia, e subentra Claudio Zali. Settembre 2025: l'arrocchino attribuisce a Zali in via stabile magistratura e polizia. Luglio 2026: Zali rinuncia agli stessi dossier, ceduti alla vicepresidente Carobbio Guscetti.
Lo stesso rimedio, tre volte in due anni, in una catena dove il sostituto del primo è diventato il secondo ad avere bisogno di sostituzione.
Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale. E ciò che non è più eccezionale meriterebbe una regola scritta, anziché una prassi ricavata per analogia da una norma sulle supplenze.
Nulla di questo implica sfiducia verso la magistratura, la cui capacità di indagare anche sulle autorità quei precedenti dimostrano. La questione è un'altra: non chi indaga, ma chi lo designa.
Tre date
La parola passa ora al Gran Consiglio, che esaminerà l'iniziativa in un contesto molto diverso da quello in cui il Governo ha formulato il preavviso.
Nel frattempo, la settimana ne contiene tre, di date. Martedì 28 la Lega ha riunito a porte chiuse il proprio coordinamento con i due consiglieri di Stato. Mercoledì 29 un presidio è annunciato in Piazza Governo a Bellinzona. Venerdì 31 si tiene l'Assemblea del movimento, che fino a dieci giorni fa avrebbe dovuto limitarsi a ratificare le candidature per le cantonali del 2027.
Il primo appuntamento dirà se la linea attendista regge. Il terzo, se regge la candidatura. Sul secondo vale una sola osservazione: una piazza composta costringe le istituzioni a rispondere nel merito, una che degenera offre loro l'alibi più comodo per non farlo.
Comunque vadano quelle tre giornate, il nodo istituzionale resterà dov'è. Perché riguarda una norma sulle supplenze, e nessuna assemblea di partito può riscriverla.
*analista politico-istituzionale indipendente