POLITICA
Caso Gobbi, punto per punto le risposte del Governo a Dadò. La Lega: "Nulla cosmico"
Il Governo ha pubblicato il documento in seguito all'atto parlamentare 'bis' presentato dal leghista Andrea Sanvido
TIPRESS/CRINARI

La Lega dei Ticinesi ha diramato oggi un comunicato sul 'caso Norman Gobbi', dopo la pubblicazione della risposta del Consiglio di Stato all’atto parlamentare presentato da Andrea Sanvido. Secondo il movimento coordinato da Daniele Piccaluga, le verifiche hanno definitivamente smentito le insinuazioni e le accuse formulate in relazione all’incidente stradale del novembre 2023 che coinvolse il ministro.

“La Lega dei Ticinesi prende atto con soddisfazione che le insinuazioni e le accuse promosse in relazione all’incidente di cui Norman Gobbi è stato vittima nel novembre del 2023 erano infondate”, si legge nella nota.

“La risposta all’atto parlamentare di Andrea Sanvido, resa nota oggi dal Consiglio di Stato, conferma che avevamo ragione. Quanto alimentato per mesi e mesi sui media, nei dibattiti e nelle trasmissioni televisive era basato sul nulla cosmico”.

Il movimento richiama quindi i contenuti della risposta governativa: “Un episodio che le risposte all’atto parlamentare definiscono un ‘caso bagatellare’, con soli danni materiali, due veicoli coinvolti e un tasso alcolemico lieve”.

“Nonostante questo”, prosegue il comunicato, “qualcuno ha voluto montare una vera e propria campagna mediatica fatta di ricostruzioni infondate con l’unico obiettivo di discreditare l’immagine del consigliere di Stato e colpire il Movimento”.

La Lega torna quindi sulla decisione di Fiorenzo Dadò di ritirare il proprio atto parlamentare: “La dimostrazione è che proprio quando ci sarebbe stata la possibilità di fare chiarezza, l’interpellante Fiorenzo Dadò ha preferito fare il suo show ritirando l’atto parlamentare e mettendo di fatto il bavaglio alla trasparenza”.

“Una scelta fatta per lasciare volutamente spazio a dubbi, sospetti e speculazioni”.

Il comunicato ricorda quindi la successiva iniziativa del gruppo parlamentare leghista: “Per questo motivo la Lega dei Ticinesi, tramite il gruppo parlamentare, ha ripresentato integralmente le stesse domande con un nuovo atto a firma di Andrea Sanvido. Lo ha fatto per una ragione molto semplice: se si invoca la trasparenza, bisogna avere il coraggio di arrivare fino in fondo e accettare l’esito delle verifiche. Questa volta il Consiglio di Stato ha potuto rispondere. I fatti sono stati ricostruiti e ogni interrogativo chiarito. Le risposte confermano che il comportamento di Norman Gobbi è stato corretto”.

Per la Lega, dunque, la questione può considerarsi conclusa: “Oggi la vicenda è chiusa e con essa, si spera, anche la strumentalizzazione politica di chi non perde occasione per accendere i riflettori su sé stesso, attaccando la Lega dei Ticinesi e i suoi esponenti. Chi sperava di indebolirci dovrà farsene una ragione. La Lega non si piega e non arretra”.

Il comunicato si conclude con lo slogan: “Meno chiacchiere, meno fango, più fatti. Si continua a lavorare dalla parte del Ticino e dei ticinesi!”.

ECCO TUTTE LE RISPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO, FIRMATE DAL PRESIDENTE ZALI

Signor Andrea Sanvido
per il Gruppo Lega dei Ticinesi
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 23.26 del 24 febbraio 2026

Affinché venga tutelata e garantita la trasparenza delle istituzioni e a fronte del ritiro dell’interpellanza “Un misterioso incidente, è abuso di potere?” BIS

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 24 febbraio 2026, la quale riprende integralmente l’interpellanza n. 24.54 del 16 aprile 2024 presentata e poi ritirata da Fiorenzo Dadò, “Un misterioso incidente, è abuso di potere?”.

Rispondiamo come segue alle domande poste.

1. Corrisponde al vero che una o un consigliera/e di Stato sia stata/o vittima/protagonista di un incidente della circolazione nel novembre 2023?
Sì.

1.1 Data, ora, luogo dell’incidente?
14 novembre 2023, ore 00.25, autostrada A2, km 105.300.

1.2 Quanti veicoli sono stati coinvolti e in quale Cantone/Nazione sono immatricolati?
Due, uno immatricolato in Ticino e uno in Germania.

1.3 Ci sono stati danni materiali? Di quale entità? (Spiegazione esatta del tipo di sinistro).
Ci sono stati danni materiali. Il veicolo immatricolato in Ticino ha riportato danni allo spigolo anteriore destro, quello immatricolato in Germania alla fiancata sinistra.

1.4 Ci sono stati danni alle persone? In caso affermativo, si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza? Chi ha allertato l’intervento sanitario?
Non ci sono stati danni alle persone.

1.5 Erano presenti altri testimoni oltre alla/al protagonista/alle/ai protagoniste/i dell’incidente? Se sì, chi, cosa facevano sul luogo dell’incidente e che ruolo hanno avuto?
No.

1.6 Le auto accidentate potevano ancora viaggiare autonomamente o sono state evacuate dal luogo dell’incidente dal soccorso stradale? Se sì, orario, data, località e Cantone in cui sono state depositate le vetture.
L’auto immatricolata in Germania non era in grado di continuare ed è stata recuperata dal carro attrezzi di picchetto, mentre l’auto immatricolata in Ticino è stata portata in una carrozzeria di Airolo. Non sono noti gli esatti orari degli spostamenti dei veicoli.

1.7 È intervenuta una pattuglia di Polizia cantonale e/o comunale sul luogo dell’incidente?
Sì.

1.7.1 Perché non è stata allertata?
1.7.2 Chi ha attivato l’intervento della polizia? È stato redatto un verbale? Indicare orario esatto di chiamata e orario esatto di arrivo della pattuglia sul luogo del sinistro.
La polizia è stata allertata dal consigliere di Stato Norman Gobbi alle ore 00.27. La pattuglia è giunta sul posto alle ore 01.10.

1.7.3 Gli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente hanno proceduto all’accertamento dei fatti secondo le normali direttive?
1.7.4 Quali sono queste direttive? Vengono sempre applicate? Se no, in quali casi si può soprassedere?
1.7.5 Vige l’obbligo di un controllo alcolemico immediato o tale controllo può essere effettuato anche a diverse ore dal sinistro? Se sì, con che modalità e in quali casi questa procedura è fattibile?
1.7.6 Nel caso specifico, sono stati eseguiti sul luogo dell’incidente gli esami di routine per stabilire l’idoneità alla guida della/del/dei protagonista/i?
1.7.7 Se sì, cosa è stato constatato? Quali esami sono stati eseguiti e quale esito hanno dato (indicare i risultati, anche di eventuali esami di laboratorio)? L’etilometro in dotazione alle pattuglie della polizia registra i dati automaticamente? Questi dati sono tuttora disponibili? Cosa indicano? (Indicare i dati per i singoli protagonisti).
1.7.8 Da chi sono stati eseguiti questi esami? A che ora precisa (orario esatto per i singoli protagonisti)? Se non sono stati eseguiti immediatamente all’arrivo della pattuglia, cosa è avvenuto nel lasso di tempo tra l’arrivo della polizia e l’esame effettivo?
Le procedure da svolgere per l’accertamento di un’eventuale ebrietà dei conducenti, l’utilizzo degli etilometri precursori, l’omologazione, la manutenzione, la calibrazione di questi apparecchi e le conseguenze giuridiche di eventuali lacune su questi aspetti sono già stati oggetto di articolate e dettagliate risposte del Consiglio di Stato ad altre interpellanze, ragione per cui in questa sede non ci si ripete su questi punti.

Nel caso di specie, la pattuglia intervenuta ha correttamente proceduto alla verifica dell’alcolemia dei due conducenti coinvolti nell’incidente tramite etilometro precursore.

Il valore etilometrico del conducente della vettura immatricolata in Germania è risultato pari a 0,0 mg/l.

Il valore etilometrico del consigliere di Stato Norman Gobbi è stato pari a 0,33 mg/l alle ore 01.21, 0,28 mg/l alle ore 01.22 e 0,28 mg/l alle ore 01.24.

Questi valori rientrano nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr, punibile con una multa, e sarebbe stata facoltà dell’interessato accettarli e sottoporsi alla procedura di contravvenzione.

Dal momento che sull’etilometro precursore appariva la scritta “calibrazione scaduta”, gli agenti non hanno dato all’interessato la possibilità di riconoscere le risultanze della misurazione, ma hanno interpellato i propri superiori su come procedere.

L’indicazione dei superiori (a ben vedere erronea, perché per i motivi già diffusamente spiegati in risposte a precedenti interpellanze le risultanze dell’etilometro precursore erano valide) è stata quella di impiegare un etilometro probatorio.

Il quadro superiore di Gendarmeria di picchetto si è dunque recato sul posto con l’etilometro probatorio, che ha stabilito alle ore 02.31 un valore alcolemico di 0,24 mg/l.

A questo punto, essendo trascorse, seppure di poco, oltre due ore dal momento dell’incidente, sarebbe stato necessario procedere a un esame del sangue, che non è però stato eseguito.

I dati relativi agli etilometri e alle misurazioni etilometriche sono stati acquisiti come prove dal Procuratore generale nel procedimento penale e pertanto sono parte dell’incarto penale.

1.7.9 Questo tipo di sinistro, dalla polizia, è considerato: bagatella, lieve, medio-grave o grave? Ci sono differenze di procedura per le differenti casistiche? Se sì, quali?
In generale vengono definiti casi bagatellari gli incidenti in cui vi sono unicamente danni materiali, non sono state commesse infrazioni gravi, non vi è stato pericolo per altri utenti della circolazione, i protagonisti sono al massimo due ed entrambi sono d’accordo nel rinunciare all’accertamento dei fatti da parte della polizia.

L’evento in questione rappresenta, in tal senso, un caso bagatellare di incidente con soli danni materiali, due veicoli coinvolti e alcolemia lieve, per cui sarebbe stato corretto procedere con la procedura mediante etilometro precursore, dando la facoltà al conducente di riconoscere tramite firma il valore etilometrico.

Negli altri casi viene redatto il rapporto completo d’incidente, sia per quanto riguarda le contravvenzioni (art. 90 cpv. 1 LCStr), sia per le violazioni gravi (art. 90 cpv. 2 LCStr), ad esempio alcolemia qualificata, consumo di medicamenti o stupefacenti, spossatezza, elusione.

1.7.10 Ci sono stati dei provvedimenti amministrativi e/o penali? Se sì, di cosa si tratta e nei confronti di chi? Se no, come mai? È dipeso dall’assenza di infrazione alla Legge sulla circolazione stradale o da altri motivi?
In seguito all’incidente non vi sono provvedimenti amministrativi e/o penali nei confronti dei conducenti delle vetture coinvolte, non essendone date le premesse.

1.7.11 A tutt’oggi esiste un dossier sull’incidente? ...
Il dossier è a disposizione delle parti interessate (e delle loro assicurazioni).

Il caso è documentato nel giornale di polizia myABI, che contiene tutti i dati legati all’attività della polizia, agli interventi e alle inchieste.

Di principio questi dati sono accessibili a tutti gli utenti di polizia. È tuttavia possibile limitarne l’accesso in caso di eventi sensibili, per il tempo necessario a garantire la confidenzialità delle indagini. Questo poiché devono essere rispettate le normative sulla protezione dei dati personali, il segreto istruttorio e il segreto d’ufficio.

In casi di particolare interesse, o perché riguardano persone di interesse pubblico oppure vicende delicate, l’accesso al caso specifico viene limitato per evitare fughe di notizie, problemi legati alle norme procedurali e, non da ultimo, a tutela dei collaboratori stessi e delle persone coinvolte.

Nel caso concreto, per quanto riguarda dinamiche e orari, si rimanda a quanto risposto sopra.

Per altri dettagli accertati nel procedimento penale, si rimanda a quanto stabilito dalla Pretura penale.

1.7.12 In quante situazioni comparabili (...) la pattuglia di polizia intervenuta non ha proceduto immediatamente alla verifica alcolemica/idoneità alla guida?
Si ribadisce che la Polizia cantonale esegue sempre gli accertamenti relativi all’alcolemia non appena giunta sul luogo del sinistro.

Nel 2023 vi sono stati 3.200 incidenti con danni materiali, 2.082 analisi etilometriche, 5.046 persone testate, di cui 4.646 sotto lo 0,25 mg/l, 88 con alcolemia lieve e 312 con alcolemia qualificata.

Nel totale delle analisi etilometriche sono conteggiate anche eventuali analisi in casi di investimenti di selvatici, danni di parcheggio o danni a terzi.

I casi bagatellari liquidati dalla Polizia cantonale secondo la procedura descritta nella risposta 1.7.9 sono 463.

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 42 ore.

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