Dal canto loro, le aziende che operano con dati di cittadini europei, e sono titolari o responsabili del trattamento di tali dati, oltre agli accresciuti obblighi in materia di trasparenza e di informazione di cui sopra e a dover ottenere il loro consenso espresso alla raccolta e al trattamento dei dati (artt. 6-8), hanno ora anche un ruolo più proattivo e degli obblighi più pregnanti, finalizzati non soltanto al rispetto formale delle regole, ma anche all’adozione di misure tecniche e organizzative che garantiscano sia la protezione dei dati (incluse la pseudonimizzazione e la minimizzazione) sin dal momento della progettazione (privacy by design, art. 25) sia l’utilizzo dei soli dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento (privacy by default, art. 25). Salvo eccezioni (ovvero le imprese con meno di 250 dipendenti, ma solo se non effettuano trattamenti che possano presentare un rischio per gli interessati), le aziende devono anche tenere un registro delle operazioni di trattamento (i cui contenuti sono elencati all’art. 30). Le misure tecniche e organizzative a protezione dei dati devono essere adeguate (art. 32) e volte a garantire che eventuali lacune nella sicurezza vengano scoperte immediatamente e che, in caso di violazione, esse vengano notificate entro 72 ore sia alle autorità di controllo competenti (in Svizzera: l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza) sia al diretto interessato (data breach, artt. 33-34). Laddove il trattamento dei dati possa presumibilmente presentare un rischio elevato, le aziende devono dapprima effettuare una valutazione dei rischi (valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, art. 35). In caso di attività di monitoraggio regolare, sistematica e su larga scala oppure in caso di trattamento su larga scala di dati sensibili (artt.- 37-39) le aziende sono obbligate a dotarsi di un responsabile della protezione dei dati (RPD o anche Data Protection Officer, DPO), scegliendo se formare del personale internamente oppure rivolgersi ad agenzie esterne. Le aziende titolari o responsabili del trattamento che non sono stabilite nell’UE, ma comunque soggette al GDPR, devono nominare un rappresentante nell’UE (art. 27). La mancata nomina di tale rappresentante comporta una multa fino a 10 milioni di euro (art 27 e art. 83 par. 4).