Ossia, “è rilasciato o rinnovato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS un permesso di frontalieri per esercitare un’attività lucrativa dipendente (G), allorquando il datore di lavoro dimostri di non aver potuto assumere, a pari qualifiche professionali, un candidato svizzero o straniero in possesso di un permesso C, B, L.. È rilasciato o rinnovato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS un permesso di dimora temporanea per esercitare un’attività lucrativa dipendente (L), allorquando il datore di lavoro dimostri di non aver potuto assumere, a pari qualifiche professionali, un candidato svizzero o straniero in possesso di un permesso C, B. È rilasciato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS un nuovo permesso di dimora per esercitare un’attività lucrativa dipendente (B), allorquando il datore di lavoro dimostri di non aver potuto assumere, a pari qualifiche professionali, un candidato svizzero o straniero in possesso di un permesso C, B”.